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19/04/24 ore

Droghe: ri-fatta la legge, trovato l’inganno


  • Florence Ursino

“Ci siamo battuti con Ncd affinché il principio fondamentale della pericolosità di tutte le droghe, senza distinzione alcuna, fosse riaffermato: il magistrato irrogherà la pena della detenzione fino a 4 anni senza distinguere tra ‘leggere’ e ‘pesanti’”. Esulta, dalle pagine di Tempi.it, il deputato del Nuovo Centrodestra Alessandro Pagano, commentando l’approvazione alla Camera della nuova legge sulle droghe, resasi necessaria all’indomani della sentenza con cui la Corte costituzionale ha abrogato d’un colpo la legge Fini-Giovanardi.  

 

Esulta, il suddetto, delle palesi lacune di un provvedimento che, nato per sanare le incongruenze determinate dal ripristino della legge previgente (la Iervolino-Vassalli del 1990), rischia invece di divenire l’ennesimo paradosso italiano, passibile di nuovi ricorsi alla Consulta.

 

La nuova norma, pubblicata sulla G.U.del 20 maggio 2014 ed entrata in vigore il 21 maggio, ha infatti modificato il sistema delle Tabelle delle sostanze stupefacenti previsto dalla legge Fini-Giovanardi; quest’ultima contava di due sole tabelle: la I, che conteneva tutte le sostanze stupefacenti, dall’eroina alla cannabis, e la II, suddivisa nelle sezioni A-B.-C-D-E, che conteneva i medicinali.

 

Con l’attuale legislazione, invece, le tabelle sono diventate cinque: Tabella I (droghe pesanti); Tabella II (cannabis e derivati, comprese le preparazioni medicinali); Tabella III (barbiturici); Tabella IV (sostanze con effetti meno gravi di quelle comprese nelle Tabelle I e III); Tabella medicinali, suddivisa nelle sezioni A-B-C-D-E.

 

Dunque, si dirà, prestato orecchio alle convenzioni internazionali proibizioniste, è stata finalmente ripristinata la distinzione tra ‘droghe pesanti’ e ‘droghe leggere’, peraltro già prevista dalla Legge Iervolino-Vassalli del 1990, poi recepita nel Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990).

 

E invece no, perché, come ‘ricorda’ il deputato Pagano, non c’è stata una conseguente ridefinizione delle pene da parte dello smemorato legislatore per distinguere i reati relativi alle ‘droghe pesanti’ dai dati relativi a quelle ‘leggere’. Ignorata completamente la distinzione effettuata dalle nuove tabelle, il sistema vigente, pur distinguendo tra le varie ‘tipologie’ di sostanze stupefacenti e prevedendo di fatto sanzioni amministrative diverse a seconda delle tabelle (da due mesi a un anno per le droghe pesanti, da uno a tre mesi per quelle leggere), mantiene invece invariate le sanzioni penali.

 

Un’illogicità normativa che potrebbe costare cara all’Italia in quanto probabile oggetto di ricorsi alla Corte Costituzionale a causa dell’evidente lesione dei principi sanciti dalla Carta. “Le modifiche sono state scritte con i piedi – sostiene perciò Giulio Manfredi, direzione di Radicali Italiani – I parlamentari potevano cavarsela facilmente ripristinando il testo esistente prima della Fini-Giovanardi, che puniva con pene diverse a seconda che le sostanze stupefacenti fossero comprese nella Tabella I o II. Il Parlamento – continua Manfredi – affronti seriamente la materia”.

 

E per ‘seriamente’, oltre ad un auspicabile adeguamento al nuovo sistema tabellare, si intende soprattutto l’emanazione di un nuovo Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti con il quale sostituire l’attuale accozzaglia di leggi tampone con cui i vari governi italiani hanno tentato negli anni di regolamentare un fenomeno che ha portato dentro le carceri italiane oltre 20.000 persone, su una popolazione carceraria di 65.000 detenuti. 

 

 


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