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di MARCELLO MOTTOLA
Una qualifica è un passaggio importante per determinare l’apprendimento di un individuo che ha raggiunto uno specifico standard di conoscenza - d’abilità e di competenze - e rappresenta un apertura graduale verso una categoria, quella dei restauratori, che è stata più volte bistrattata.
I cosiddetti “esami di abilitazione” esistono in tutte le categorie
professionali (medici, giornalisti, avvocati), ma ciò non significa
assolutamente che il Decreto 30 marzo 2009, n. 53 - che regolamenta le
modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile
all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali -
sia la premessa di una futura creazione dell’Albo dei Restauratori,
anzi! D’altro canto la riorganizzazione professionale dei restauratori
lascia ancora irrisolto il problema dell’appalto “talebano”, cioè del
sistema delle certificazioni S.O.A. e delle relative competenze e
conoscenze delle ditte che lavorano nell’ambito del restauro dei beni
culturali (Arte & Dintorni L’aberrazione dell’avvalimento nel
restauro. Intervista a Fabiano Ferrucci).
Come sottolineano le dichiarazioni dei più noti restauratori italiani -
Giantomassi, Forcellino, Zanardi - sulle pagine de La Repubblica (Caos
Restauri in Italia: "li fanno le imprese edili", 24/06/2009), “Il
settore del restauro delle opere d’arte, considerato fino a qualche
decennio fa vanto del Belpaese, è stato ormai fagocitato dal mercato
degli appalti nel quale è importante il numero delle betoniere, anziché
un curriculum da restauratore”.
Quindi un restauratore altamente qualificato, dopo il conseguimento
dell’abilitazione professionale, potrà ancora trovarsi in condizione di
lavorare in un cantiere “culturale” per una ditta edile! Con Fabiano
Ferrucci, docente di Restauro all'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo”, noto per il restauro dei templi di Paestum, approfondiamo
il nesso tra le leggi che regolano i lavori pubblici e la
qualificazione dei restauratori.
Chi mette le mani sulle opere d’arte
non dovrebbe essere stato prima abilitato attraverso una rigida
formazione e un esame di stato? Istituto Centrale Restauro di Roma e
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze che fine hanno fatto?
La realtà sconcertante è che le norme che regolano il settore dei
lavori edili (a partire dal varo della Legge Merloni nel 1994 fino al
D.Lgs 163 del 2006 e le successive modificazioni) hanno titolato chi
opera nel restauro attraverso meccanismi propri della qualificazione di
impresa, che si possono così riassumere: chi ha già avuto in
affidamento restauri acquisisce il diritto ad avere altri incarichi,
indipendentemente dal fatto che abbia lavorato bene o male. Si è
mescolata, credo purtroppo volutamente, l’abilitazione professionale
dei restauratori con la qualificazione di impresa ed il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ha accettato il fatto compiuto sancendolo
nel Codice dei Beni Culturali del 2004. La qualificazione delle imprese
(attestata dalla S.O.A.) avviene tramite i certificati di buona
esecuzione rilasciati a fine lavoro. E chi conosce il settore degli
appalti pubblici sa che la stazione appaltante, collaudato il lavoro,
rilascia sempre il certificato, anche quando non è soddisfatta del
lavoro. Se il lavoro è stato chiuso, pagato, il funzionario rilascia il
certificato e si “toglie dai piedi” la ditta cialtrona che lo ha fatto
penare (e che continua a far danno altrove).
Quindi le imprese cialtrone ottengono le certificazioni, al pari di
quelle serie, e titolano come restauratori i dipendenti ed i direttori
tecnici (anche quelli che mai hanno messo le mani sulle opere). Poiché
la legge prevede che l’attestazione di qualificazione è “condizione
necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento
dei lavori pubblici”, nessun funzionario può più rifiutarsi di affidare
altri lavori di restauro ai soggetti che vengono qualificati. E’ un
circolo vizioso”.
Ma nessuno ha fatto qualcosa per impedire questa
degenerazione di un settore considerato per l’Italia di “eccellenza”?
Si può dire senza riserve che la legislazione sui lavori di restauro
non garantisce affatto la tutela del nostro patrimonio. Purtroppo ha
prevalso l’interesse d’impresa, nonostante il dramma fosse chiaro fin
dagli anni Novanta.
Basti ricordare che la Regione Lombardia nel 1997 aveva riunito a Pavia
il summit europeo “Tutela del patrimonio culturale: verso un profilo
europeo del restauratore di beni culturali” che si concluse con un
documento sottoscritto dai responsabili di tutti i maggiori istituti
europei di ricerca e formazione nel campo del restauro, in cui veniva
condannata la logica mercantile del mero ribasso d’asta, applicato come
criterio decisivo per l’individuazione delle imprese di restauro; in
cui veniva ritenuta pericolosa l’assegnazioni in subappalto degli
interventi specialistici; veniva indicato come la qualificazione delle
imprese di restauro dovesse corrispondere alle specifiche categorie di
manufatti su cui si interviene, perché oggi chi ha la S.O.A. nella
categoria del restauro specialistico (denominata OS2) può mettere le
mani su tutto: dipinti, sculture, materiali archeologici, tessuti,
strumenti musicali, eccetera; inoltre nello stesso summit europeo
venivano indicate le competenze e l’iter formativo propri del
restauratore, condannando il mero apprendistato”.
Per quanto riguarda la formazione di nuovi restauratori ci sono
speranze di uscire dall’attuale situazione di stallo?
Il Nuovo Codice
dei Beni Culturali del 2004 segna uno spartiacque, perché prevede
obbligatoriamente per i nuovi restauratori un ciclo di studi
quinquennale, da definirsi in successivi regolamenti. Questa fase di
attesa dei regolamenti ha fatto calare però un vero e proprio black out
sulla formazione dei restauratori in Italia tanto che dal 2006 ISCR ed
OPD non accettano più nuovi iscritti.
Il Codice (d.lgs 42/2004, integrato nel 2006 dal d.lgs. n. 156, n. 157
e dal d.lgs. n. 162/2008) condiziona il conseguimento della qualifica
di restauratore alla frequenza di “scuole di alta formazione e di
studio istituite ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n.
368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti
pubblici e privati accreditati presso lo Stato”. Sostanzialmente le
scuole ministeriali storiche (ICR, ora ISCR, ed OPD), le università e i
nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno formare restauratori,
purché accreditati presso i ministeri competenti. Dopo un estenuante
braccio di ferro tra il Ministero dei Beni culturali e ed il Consiglio
Universitario Nazionale i regolamenti sono stati recentemente
licenziati dal Consiglio di Stato. Si attende a breve la firma dei
ministri dei Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e del Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca (MiUR) e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, che li renderanno definitivi ed operativi. Scuole
di stato tradizionali, università, accademie e soggetti privati
potranno allora formare restauratori purché dimostreranno, attraverso
un iter di ”accreditamento”, di avere le capacità professionali,
organizzative e finanziarie per farlo. Sarà obbligatoria: una selezione
per l’accesso ai corsi; una percentuale tra il 50 ed il 65 % delle ore
di lezione riservata alle attività tecnico-didattiche di restauro;
l’organizzazione di laboratori e cantieri su beni culturali. Anche i
restauratori incaricati ad insegnare dovranno essere selezionati,
poiché la situazione caotica relativa a qualifiche e competenze, che ha
intorbidito il settore dei restauri per decenni, ha avuto come effetto
nefasto anche quello di creare docenti improvvisati. Finora chiunque
fosse in possesso di un diploma di decoratore poteva infatti venir
chiamato ad insegnare in corsi e corsetti.
E per tutte le situazioni pregresse?
Il recente decreto del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (30 marzo 2009, n. 53) dovrebbe
costituire l’occasione per sanare alcune situazioni. Si tratta del
regolamento della prova di idoneità per l’acquisizione della qualifica
di restauratore, nonché della qualifica di collaboratore restauratore.
Una sorta di sanatoria attuata tramite un esame che avrà luogo una sola
volta e la cui data e modalità appariranno sul sito internet del
Ministero (http://www.beniculturali.it). Ma attenzione: verranno
ammessi a partecipare alla prova solo i soggetti indicati all'articolo
182, comma 1-bis del Codice dei Beni Culturali, ovvero quelle
situazioni dette “transitorie” generate nel corso di decenni di
deregolamentazione ed assenza istituzionale.
Che tempi richiederà
l’espletamento dell’esame e la stilatura del famoso elenco dei
restauratori?
Certamente lunghi. I documenti per dimostrare di avere i requisiti per
poter sostenere le prove o per poter essere inseriti nell’elenco senza
necessità di esame (nei casi contemplati al comma.1 del medesimo
art.182) dovranno essere inviati ad una apposita commissione
ministeriale o direttamente all’ufficio legislativo del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali (MiBAC). Inizierà allora il lavoro di
valutazione dei requisiti e non si possono escludere ricorsi.
Oggi sono
in molti a lavorare come restauratori e ad ambire alla qualifica?
C’è chi ha semplicemente eseguito operazioni meccaniche in qualche
cantiere o bottega e chi ha seguito lunghi iter formativi (talvolta
purtroppo puramente teorici). Va detto che ci sono validissimi
restauratori che hanno lavorato per anni senza alcun riconoscimento,
sfruttati dalle imprese che hanno saccheggiato il settore dei beni
culturali, obbligati spesso ad aprirsi la partita I.V.A. da chi gli
offriva lavoro ma non voleva assumere, e costretti a pagare tasse
sproporzionate. Molti di loro, che sono quelli che hanno fatto
“l’eccellenza del restauro italiano”, non riusciranno ad ottenere la
qualifica poiché hanno lavorato in subappalto (senza che l’impresa
principale lo dichiarasse al committente) o in forme precarie, quindi
non otterranno mai i certificati necessari. La beffa è che entreranno
invece nell’elenco, e senza alcun esame, tutti i geometri ed ingegneri
che hanno gestito ditte edili acquisendo appalti su monumenti
(ricoprendo sulla carta il ruolo di direttore tecnico), senza mai
personalmente toccare un’opera d’arte, né aver mai speso neanche un’ora
sui libri di restauro. A questi figuri la legge sta regalando la
qualifica di restauratori di beni culturali.
Volendo guardare verso il futuro secondo lei le università saranno in
grado di “accreditarsi” e formare i nuovi restauratori?
La formazione del restauratore ha costi alti e l’università è un
sistema in crisi, da tutti i punti di vista, anche quello economico. I
regolamenti prescrivono criteri seri cui si dovrà adeguare
l’insegnamento del restauro, definiscono requisiti organizzativi e di
funzionamento indispensabili allo svolgimento delle attività didattiche
e dell’esame finale. Il titolo rilasciato sarà infatti una laurea
magistrale per le università o un diploma accademico di secondo livello
per le accademie di belle arti. L’esame finale avrà valore di esame di
Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali. Il
conferimento della qualifica di restauratore è una cosa seria, sia
perché serve a garantire, attraverso concorsi pubblici, la qualità dei
tecnici che entreranno nell’organico di musei e soprintendenze, sia
poiché coloro che la otterranno saranno i nuovi direttori tecnici nelle
società di restauro del domani. I regolamenti fissano paletti difficili
da superare e questo dovrebbe dissuadere chi intendesse utilizzare la
formazione dei restauratori come specchietto per le allodole al fine di
attirare facili matricole. Le università dovranno fare un enorme sforzo
per attrezzarsi con laboratori e docenti restauratori veri chiamati
dall’esterno ad insegnare (e non docenti riciclati da altre discipline
in calo di iscritti). Solo così l’Università riuscirà a diventare
“luogo di trasmissione del mestiere” e non “fabbrica di titoli”. Perchè
il restauro è questo: un mestiere difficile, appassionante e di grande
responsabilità. Ed è questo che le nuove generazioni di studenti
vogliono: non solo un titolo, ma anche la conoscenza di un mestiere che
assicuri il lavoro che hanno scelto per passione di svolgere nella
vita.
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