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19/04/24

Brexit. Ue-Uk: che relazione dopo un eventuale divorzio


Categoria: RASSEGNA WEB
Pubblicato Mercoledì, 22 Giugno 2016 13:42

di Marco Gestri (Affari Internazionali)

 

David Cameron ha dichiarato di fronte al Parlamento che il risultato del referendum del 23 giugno sarà definitivo e che, in caso di vittoria del fronte Brexit, attiverà la procedura prevista dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, Ue. Che cosa comporterebbe tale processo? Ci si interroga anche su possibili modelli per inquadrare, nell’ipotesi di divorzio, le relazioni tra Ue e Uk.

 

 

Il recesso in base ai trattati

Il Trattato di Lisbona ha per la prima volta previsto, all’art. 50 Tue, che uno Stato membro possa recedere dall’Ue. Prima del 2009 molti consideravano l’appartenenza all’Unione un “fatto irreversibile” (anche la Corte del Lussemburgo sembrava implicitamente riconoscerlo).

 

Altri sostenevano che il recesso fosse comunque possibile, rimanendo gli Stati, come affermato dalla Corte costituzionale tedesca, “padroni dei trattati” europei. Del resto, l’Ue non è uno Stato federale, ma un’organizzazione internazionale.

 

Oggi l’art. 50 prevede un’apposita procedura per la quale le modalità del recesso dovrebbero essere stabilite da uno specifico accordo concluso tra l’Unione e lo Stato interessato.

 

Per l’Ue, l’accordo è negoziato dalla Commissione, sulla base di orientamenti definiti dal Consiglio europeo (col consenso di tutti gli Stati rimanenti), e concluso dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata (almeno 20 Stati a favore, rappresentanti il 65% della popolazione), previa approvazione del Parlamento europeo. Una volta stipulato l’accordo, i trattati Ue cessano di applicarsi allo Stato interessato.

 

Per la conclusione dell’accordo è previsto un termine di due anni, decorso il quale il recesso si perfezionerebbe comunque. Dunque, uno Stato può recedere dall’Unione ad libitum, anche senza il consenso di quest’ultima o degli altri Stati membri.

 

Una tale eventualità (uscita “al buio”) sembra inimmaginabile per il Regno Unito, per l’insostenibile incertezza che determinerebbe sul piano economico-finanziario. L’art. 50 prevede comunque che il termine possa essere prorogato (è richiesta l’unanimità degli Stati rimanenti). Crediamo che difficilmente l’accordo potrebbe esser concluso nei due anni e una proroga risulterebbe l’unica via d’uscita.

 

L’art. 50 fa cenno alla definizione di un “quadro delle future relazioni” tra lo Stato che recede e l’Ue. Questo potrebbe esser stabilito nello stesso accordo sul recesso o, più probabilmente, in un accordo separato. In ogni caso, i negoziati richiederebbero molti anni (si parla addirittura di più di un decennio).

 

Quando la popolazione della Groenlandia votò a favore dell’uscita dall’Ue (1982), la definizione dei relativi aspetti tecnici richiese tre anni (nonostante non si trattasse di uno Stato, ma di una regione polare, checomunque acquisì lo status di Territorio d’oltremare)…

 

Il modello norvegese e lo Spazio economico europeo

Già vengono discussi alcuni possibili scenari alternativi riguardo alle relazioni tra Uk e Ue in caso di Brexit. Il modello più contemplato è quello norvegese, che vedrebbe l’adesione del Regno Unito allo Spazio economico europeo (See, di cui fanno parte anche Islanda e Liechtenstein).

 

Ciò consentirebbe all’Uk di godere di gran parte dei vantaggi legati all’accesso al mercato unico europeo (di cui lo See è sostanzialmente un’estensione), ritenuti vitali dalle imprese situate nel Regno Unito (in particolare nel settore dei servizi ma anche da quelle automobilistiche) che al momento accedono a un mercato di 500 milioni di individui. Il modello presenterebbe però alcuni aspetti problematici.

 

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