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18/04/24

Corruzione: tra pene esemplari, agenti provocatori e agenti sotto copertura


Categoria: EDITORIALI E COMMENTI
Pubblicato Giovedì, 20 Dicembre 2018 19:23
  • Fabio Viglione

Sentendo gli stentorei proclami sulla lotta ai corrotti e sulla efficacia salvifica di norme epocali in grado di spazzare via il malaffare mi pongo una semplice domanda. Qual è l’obiettivo? Combattere la corruzione o arrestare presunti corrotti?

 

Sembra una domanda banale, quanto provocatoria, ma me lo chiedo davvero. Come quando, mi domando, se non sia meglio impedire che le auto entrino nelle zone a traffico limitato piuttosto che consentire loro di intasare il centro città, previa identificazione da parte delle telecamere “a fini di multa”. Ho usato questo pedestre parallelismo per condurre il mio ragionamento su una strada semplificata.

 

Innanzitutto preferisco non parlare di corrotti ma di corruzione. Questo perché, in generale (sarà un mio limite…), non credo che una persona possa essere tipologicamente distinta a vita per una sola azione. Anche se riprovevole. Parliamo di corruzione. È certamente una degenerazione che va combattuta ad ogni livello e senza indugi o tentennamenti. La corruzione va naturalmente punita con severità dopo che sia stata accerta all’esito di un giusto processo. Di un processo che segue le regole di diritto stabilite dal nostro ordinamento.

 

In questo senso, le garanzie spettano anche a chi è accusato di corruzione e deve essere considerato un “presunto non corrotto” fino alla sentenza definitiva (oggi sembra che gli accusati di corruzione siano indagati “speciali”…). Poi, sulla quantità e sulla tipologia delle pena possono esserci idee e sensibilità diverse. In questo momento storico sembrano prevalere istanze punitive massimamente severe (addirittura prevedendo il carcere come unico modello sanzionatorio, senza alcuna alternativa…).

 

Le pene per “i corrotti” devono essere esemplari si sente dire da più parti in un coro che si alimenta sempre di nuove voci. Il legislatore è già intervenuto sul punto e da tempo in una progressione sanzionatoria che sembra ancora non terminata nella sua crescita. Ma il punto, a mio avviso, è un altro. Forse sbaglierò ma non credo che la corruzione si combatta più efficacemente ricorrendo a pene esemplari (altro aggettivo purtroppo abusato, che stona quando si parla di diritto).

 

Credo che la corruzione si combatta con la cultura e con la prevenzione. La cultura che non ponga al centro della vita effimeri modelli di ostentata agiatezza. Una cultura che, comunque, esalti il rispetto delle regole (nessuna esclusa). La prevenzione che si concretizzi con reali e non fittizie opere di semplificazione e sburocratizzazione nelle attività amministrative che mettono in contatto il pubblico con il privato. A qualsiasi livello.

 

La corruzione si alimenta nelle disfunzioni e nelle burocrazie paludose, nelle attese estenuanti e prive di certezze e di buon senso. Ed è lì che credo ci sia tanto da fare per disincentivare il ricorso a queste pratiche illecite che iniettano tossicità nel sistema. Un sistema che, poi, tende all’essiccamento della speranza di cambiamento e di feconda modernizzazione. Se l’obiettivo è il reale contrasto dei fenomeni corruttivi non credo si debba privilegiare, in questa chiave, il ricorso a strani soggetti come i cosiddetti agenti provocatori.

 

Mi sento culturalmente lontano da queste inquietanti figure che sarebbero sostanzialmente chiamate a creare, insieme al pubblico ufficiale lusingato, una corruzione artificiale. Dovrebbero sostanzialmente “indurre in tentazione” un cittadino, giocare sulle sue debolezze, portarlo a commettere un reato fantasma per poi accusarlo e farlo arrestare. È una artificiosità che mi spaventa e che non sembra essere neanche perfettamente in linea con l’obiettivo.  Qui torniamo al punto di partenza. L’obiettivo, sembra essere l’arresto del cittadino ingolosito ed “indotto in tentazione”.

 

Praticamente una corruzione creata a tavolino per mettere le manette ai polsi di chi si sia lasciato sedurre dalle proposte allettanti dell’insospettabile provocatore. Immaginate nella vita di una persona, in un momento di vuoto, di buio, di difficoltà. Arriva il “provocatore” e gli offre una grossa somma di denaro per compiere un ordinario atto del proprio ufficio. Il dipendente pubblico si lascia lusingare e accetta. Ma se non ci fosse stata quella tentazione, sarebbe magari andato in pensione senza alcuna macchia. Per combattere la corruzione si è messa in scena una corruzione virtuale. 

 

È questa la corruzione da stanare? Vogliamo sottoporre i dipendenti a test a sorpresa per saggiarne la moralità? Vogliamo cristallizzare l’adesione ad una proposta simulata e creare reati in laboratorio ? Un metodo di indagine che preveda l’istigazione alla corruzione per combatterla è incompatibile con il nostro sistema giuridico ancor prima che con la mia sensibilità. Penso per un momento a quante degenerazioni questo strumento di “saggio etico” potrebbe creare e resto senza fiato.

 

Fortunatamente, questa figura di cui si è parlato a lungo tra le possibili chiavi di volta del cambiamento ha ceduto il passo, nel disegno di legge di recente approvazione, inizialmente noto nella sintesi lessicale di grande appeal mediatico come “spazzacorrotti”, a quella dell’agente sotto copertura.

 

Verrebbe da dire: quanto meno non deve creare corruzione artificiale! Ma anche questa figura desta molte perplessità. Quali sarebbero i suoi referenti nell’ambito dell’attività? Potrebbe agire senza un controllo del magistrato? Ho molte riserve che sia una buona idea e che, soprattutto, sia efficace per il conseguimento dell’obiettivo. Non credo sia una soluzione in grado di modificare in meglio l’assetto di prevenzione ed agire per migliorare gli standard di profilassi.

 

Credo, al contrario, che l’agente sotto copertura all’interno della pubblica amministrazione, possa contribuire, contrariamente all’intento perseguito, a creare situazioni di ambiguità e confusione. Non mi sono chiari neanche i rapporti con il magistrato inquirente e ritengo che molti siano i problemi applicativi che verrebbero a determinarsi. La figura dell’infiltrato non può essere calata in modo automatico da contesti di terrorismo internazionale o narcotraffico in qualunque ufficio della pubblica amministrazione. È una figura scivolosa e di difficile gestione già in quei contesti, figuriamoci tra una scrivania e l’altra, tra uno sportello e l’altro degli uffici pubblici.

 

Al netto, poi, di ricadute in termini di efficienza sul funzionamento del servizio per i cittadini. Non ci sono neanche modelli di riferimento sui quali calibrare le attività e ci sarebbe un autentico salto nel buio. Leggendo il riferimento normativo sembrerebbe che questi soggetti infiltrati siano tenuti solo a dare “una preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente” potendo però autonomamente dar corso ad operazioni molto complicate.

 

Potrebbero addirittura avvalersi “di ausiliari e di interposte persone” per simulare attività illecite anche servendosi di “documenti di copertura”. Temo che, anche le applicazioni pratiche di queste disposizioni, siano molto scivolose. In ogni caso, mi sembra che ci si allontani dalla “giurisdizionalizzazione” delle verifiche procedimentali con tutto ciò che ne discende in tema di diritti e garanzie.

 

La recente riforma, poi, solo in attesa di promulgazione, introduce una causa di non punibilità per chi commette il reato ma se ne pente entro quattro mesi (non un giorno di più!). Se si autodenuncia e fornisce “indicazioni utili e concrete per…individuare gli altri responsabili” non viene punito

 

Anche questa novità ad hoc, prevista solo per “fatti di corruzione” appare insidiosissima rischiando altresì di privilegiare i più disparati ed intuibili utilitarismi. Con buona pace della genuinità del “pentimento”. Una “notte dell’Innominato”, di manzoniana memoria, dovrebbe guidare i passi del corrotto (o del corruttore?) assillato dal termine di quattro mesi (dalla commissione del reato) per “vuotare il sacco”… Dovrà, poi, stare bene attento a fare valutazioni giuridiche ponderate per individuare da quando decorra il termine di salvezza… Questo naturalmente il mio punto di vista, in attesa degli eventi e delle applicazioni pratiche della nuova disciplina.   

 

Non ritengo quindi, (forse devo considerarmi un conservatore del codice penale e prima ancora della Costituzione…) ci sia necessità di nuove leggi originali ed eccentriche per combattere la corruzione. Il sistema normativo mi sembra già sufficientemente completo e non credo che su questi temi ci si possa dividere tra vessilliferi della lotta all’illegalità ed indifferenti.

 

Il tema è delicato e l’ultima cosa da fare, a mio avviso, è abbandonarsi a semplificazioni di grande impatto propagandistico che rischiano di immettere nel codice penale ingredienti disomogenei ed indigesti.

 

 



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