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19/04/24

Libertà religiosa, obiezione di coscienza e diritti altrui


Categoria: EDITORIALI E COMMENTI
Pubblicato Giovedì, 17 Gennaio 2013 11:42
  • Silvio Pergameno

L’Agenzia di ieri ha dato notizia di tre sentenze della Corte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che marcano una linea precisa in materia della tutela dei diritti fondamentali. Non si può proibire di indossare simboli religiosi in luoghi pubblici (nella fattispecie un aeroporto) perché il divieto rappresenta una violazione del principio di libertà religiosa, fondamentalissimo per la democrazia.

 

Ma il divieto è legittimo se motivato dalla necessità di tutelare diritti di altri soggetti (ad esempio una collana con Crocefisso che rappresentava un pericolo se indossata da un’infermiera in ospedale) e fin qui siamo, si direbbe, nella normalità, anche se resta contraddetta la posizione della Francia in materia.

 

La Francia motiva il suo comportamento come una misura di tutela di ragazze cui viene imposto l’uso del velo islamico da parte delle famiglie; probabilmente la questione anche qui andrebbe risolta nel senso di adottare decisioni caso per caso, perché un conto è impedire a una persona di portare addosso un simbolo che essa vuole portare e un’altra è se la persona viene costretta a portare il simbolo, immagine o capo di abbigliamento, contro la sua volontà.

 

In questo secondo caso la pretesa laica (o meglio veramente laicistica o robespierriana) viola un diritto individuale che deve essere invece pienamente tutelato. Quella che comunque più farà discutere è la terza sentenza prununciata da Strasburgo.

 

Due dipendenti comunali inglesi pretendevano di non poter essere obbligati a celebrare matrimoni gay, invocando il diritto di poter affermare la propria identità religiosa nel luogo di lavoro, ma la Corte di Strasburgo ha ritenuto che in questo modo restava violato un diritto altrui e ha dato torto ai due impiegati.

 

Viene naturale, per quanto riguarda il nostro paese, fare un parallelo con la questione che investe il ricorso all’obiezione di coscienza sostanzialmente nel caso dell’interruzione della gravidanza.



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