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18/04/24

Le tre questioni della giustizia che il ddl del governo nemmeno sfiora


Categoria: DIRITTI E LIBERTA'
Pubblicato Sabato, 03 Agosto 2019 20:47
  • Luigi O. Rintallo

Se dovessimo elencare le criticità della giustizia in Italia, occorrerebbero pagine e pagine. Ai fini di un qualunque provvedimento di riforma o intervento normativo, che voglia correggere per lo meno le distorsioni più evidenti emerse da trent’anni a questa parte, si possono tuttavia individuartre questioni essenziali. Il ddl proposto dal ministro della Giustizia, a dire il vero, preoccupandosi di esibire un’ampia gamma di interventi (dal Csm agli iter procedurali civili e penali) e l’indicazione di tempi certi ai processi, tanto sbandierata quanto vana in presenza di atti addirittura contrastanti con essa, come l’abolizione della prescrizione e la vacuità delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei tempi medesimi, tali questioni nemmeno le sfiora. 

 

La prima, vissuta con sempre maggiore raccapriccio da parte dei cittadini, riguarda il divario fra il senso di giustizia innato e i comportamenti assunti in sede deliberante dai collegi giudicanti. Qualcuno potrà affermare che ciò è sempre esistito e che un conto è il diritto e un conto la giustizia, perché nei tribunali si applicano le leggi dello Stato. 

 

Tuttavia, da tempo si registrano sentenze che, essendo il prodotto di pre-giudizi di natura pseudo-idelogica, spesso vengono meno alla funzione primaria dell’organo della giurisdizione e cioè porre rimedio ai soprusi patiti. È un fenomeno che, per lo più, riguarda i delitti contro la persona sovente sottovalutati o considerati meno meritevoli di dedizione e impegno da parte di taluni magistrati, propensi a spendere le proprie energie su procedimenti di maggiore visibilità mediatica o coinvolgimento di certi ambiti economico-sociali o politici. 

 

Da questo atteggiamento consegue l’aumento della sfiducia verso i pronunciamenti delle corti, che lasciano a piede libero aggressori pericolosi o nemmeno perseguono reati erroneamente considerati minori, ma che invece destabilizzano la coesione sociale: dal furto in casa o della casa agli scippi e alle violenze fisiche.

 

Collegata a tale problematica, è un’altra questione che richiede di essere affrontata e che riguarda un feticcio del nostro ordinamento quale l’ “obbligatorietà dell’azione penale”. In assenza di una definizione di “politica giudiziaria”, l’azione penale è di fatto consegnata alla discrezionalità delle procure. 

 

Nella prassi, abbiamo avuto così gli uffici giudiziari che – di volta in volta – dettano “linee guida” di comportamento che, com’è ovvio, hanno determinato situazioni variabili, per cui ci si può affidare qui al calendario del protocollo e altrove a criteri diversi, a seconda delle predisposizioni e delle “tendenze” dei vari procuratori. Il ddl allo studio si limita a fotografare la situazione data, devolvendo alle Procure i criteri di scelta della priorità delle indagini certificando un potere già espropriato di fatto dagli uffici. 

 

Al contrario, i tempi attuali richiedono più che mai che l’azione giudiziaria si ispiri a criteri definiti in una sede che sia quanto meno ampiamente rappresentativa delle esigenze del Paese, con la cooperazione fra Parlamento e tecnici del diritto. Altrettanto dovrebbe essere fatto per la ridefinizione normativa, concernente una complessiva revisione dei reati e delle pene in linea coi mutamenti intervenuti nella società. 

 

È impensabile che le violenze (dalle percosse alle rapine) siano considerate con il metro in uso in contesti dove il contrasto fisico era meno sconvolgente di oggi. E lo stesso vale per le nuove tipologie di reati, legati alle forme di condizionamento psicologico attraverso i mezzi informatici e comunicazionali quali social forum e altro. Anche su questo, però,il comportamento del governo è stato contraddittorio: in questi mesi è parsa prevalere una forma di bulimia normativa, per lo più condizionata dalla deriva giustizialista. 

 

Da un lato si è invocata più galera e severità, direzionandole soprattutto sui reati che si scoraggiano molto di più con sanzioni finanziarie anziché col carcere, mentre – dall’altro lato – i reati di violenza contro la persona sono rimasti in quell’area a metà fra la depenalizzazione di fatto o la sanzione amministrativa, del tutto vana quando a commettere la violenza è il “popolo di strada” che il mancato controllo del territorio lascia libero di commettere reati anche gravi, praticamente indisturbato.

 

Vi è infine la questione connessa alla durata dei processi e all’eccesso di contenziosi giudiziari presente in Italia. Più di un milione e mezzo di procedimenti penali pendenti uniti a più del doppio di procedimenti civili ancora da dipanare, danno la misura di una situazione insostenibile e che testimonia la contro produttività del servizio giustizia. 

 

Quasi sei milioni di casi, uno ogni dieci abitanti, disegnano un Paese stravolto dal debordare delle contese giuridiche e dell’interventismo giudiziario. Pretendere di risolvere il problema con la definizione di tempi certi (già assai lunghi, perché si parla di sei anni) fissati da una legge, non si sa se risponde più a una velleità o a una manifesta malafede tanto più se tale obiettivo lo si vuole perseguire affidandosi soltanto a fantomatiche sanzioni per i magistrati “perditempo”, che non si capisce chi perseguirebbe davvero. 

 

La verità è che tale questione è determinata da due fattori: il numero dei reati e la ridotta disponibilità di risorse, umane e finanziarie. E allora è su questi due fattori che occorre intervenire, con un’ampia depenalizzazione e con un uso più saggio delle risorse. Far calare il numero dei reati è possibile in sede legislativa, mentre si può ridurre il carico di lavoro impedendo la possibilità del ricorso in appello del pm in caso di proscioglimento da parte del primo o secondo grado di giudizio. 

 

Non come previsto dall’art. 19 del ddl, dove si prevede che non si possa ricorrere in appello solo per le sentenze di proscioglimento relative a delitti punibili con pena pecuniaria, ma estendendo tale possibilità così da far sì che la pubblica accusa non cada nell’assurdo di ricorrere contro lo Stato, quando questo per bocca del giudice ha emesso sentenza di assoluzione.

 

 



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